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Regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, è questo l’obiettivo principale del disegno di legge approvato nei giorni scorsi in prima lettura al Senato. Scopo del Ddl, a prima firma del senatore Pierpaolo Sileri (Cinque Stelle), quello di superare i molti limiti e paletti della normativa italiana alla donazione del corpo post mortem che rendono di fatto impraticabile questa opportunità dato il numero di donazioni molto limitato, che blocca la realizzazione della rete logistica e la programmazione di studi e ricerche su organi da cadavere. In sostanza la disponibilità di cadaveri è quasi solo all’estero e i nostri chirurghi vanno in Francia, Germania, Austria a seguire dei corsi che si potrebbero fare qui, risparmiando anche tempo, oltreché denaro.
Tra i punti cardine del testo la precisazione che la disciplina si applica a chi abbia espresso in vita il proprio consenso (redatto nella forma dell’atto pubblico o con scrittura privata autenticata). Dopo il decesso e l’accertamento del medesimo, il corpo del defunto deve rimanere per almeno 24 ore in obitorio prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. Per quanto riguarda i minori servirà il consenso di entrambi i genitori.
La legge prevede anche la costituzione, previa Intesa in Stato-Regioni dei centri di riferimento la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti il cui Elenco dovrà essere pubblico (strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cioè IRCCS).
Per quanto riguarda le risorse, nella prima stesura era previsto un finanziamento di 2 mln che però è stato cancellato. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione saranno quindi a carico dei centri di riferimento che provvedono nell’ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
Nel provvedimento si precisa poi che l’utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti.
In ogni caso, per dare attuazione alla norma è previsto che entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge si debba redigere un regolamento (Miur, Salute, Interno) previa intesa in Stato-Regioni per stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l’ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l’ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione.
La sintesi
L’articolo 1 afferma che l’utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem deve essere informato a princìpi di solidarietà e di proporzionalità e che la disciplina in esame si applica, nel rispetto del corpo umano, ai soggetti che abbiano espresso in vita il proprio consenso; dopo il decesso e l’accertamento del medesimo, il corpo del defunto deve rimanere per almeno 24 ore in obitorio prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
L’articolo 2 prevede che il Ministro della salute promuova iniziative di informazione sulla presente disciplina, attraverso progetti di comunicazione istituzionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, e demanda alle regioni e alle aziende sanitarie locali l’adozione di iniziative informative rivolte ai medici, agli esercenti altre professioni sanitarie e ai cittadini; riguardo a questi ultimi, le iniziative di informazione sono svolte attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali, nonché, eventualmente, attraverso le organizzazioni di volontariato (come già previsto dal testo base).
Il comma 1 dell’articolo 3 richiede che la dichiarazione di consenso abbia una delle forme previste dall’ordinamento per le disposizioni anticipate in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche (DAT). In base a tale richiamo, sono possibili le forme dell’atto pubblico e della scrittura privata, autenticata o consegnata personalmente dal disponente; nel caso in cui le condizioni fisiche non consentano gli atti suddetti, la dichiarazione può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Per l’eventuale revoca si applicano le medesime forme (come richiamate, nonché parzialmente modificate per le fattispecie di emergenza e di urgenza, dal successivo comma 5). La dichiarazione, in base al suddetto articolo 3, comma 1, è in ogni caso consegnata all’azienda sanitaria di appartenenza, alla quale spetta l’obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui all’articolo 1, comma 418, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 – banca dati istituita presso il Ministero della salute per la registrazione delle suddette disposizioni anticipate di trattamento -; il testo base faceva riferimento, anziché a quest’ultima banca dati, al sistema informativo della donazione degli organi.
La riformulazione dell’articolo 3 operata dalla 12a Commissione ha altresì introdotto (commi da 2 a 4) la figura del fiduciario, costituita da una persona di fiducia, indicata nella dichiarazione di consenso, e l’eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l’onere di comunicare l’esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest’ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l’eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L’accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione).
Il comma 6 dell’articolo 3 specifica che, per i minorenni, il consenso all’utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al comma 1) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.
In base al comma 1 dell’articolo 4, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, individua tra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e, come aggiunto dalla 12a Commissione, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) i centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti.
Il successivo comma 2 specifica che le attività dei centri di riferimento che richiedano il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente – individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici – abbia rilasciato parere favorevole. È esclusa dall’ambito di quest’ultimo l’attività chirurgica di formazione, qualora sia in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati; per tale attività è richiesta, come specifica il medesimo comma 2, la sola autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza.
L’articolo 5 prevede l’istituzione presso il Ministero della salute (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) dell’Elenco nazionale dei suddetti centri di riferimento. L’Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l’individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento, acquisita, mediante la banca dati summenzionata, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all’azienda sanitaria di appartenenza del disponente.
L’articolo 6 richiede che i centri di riferimento restituiscano la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell’ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca. Si ricorda che il testo base, così riformulato dalla 12a Commissione, prevedeva invece uno stanziamento, pari a 2 milioni di euro annui (a decorrere dal 2019), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
L’articolo 7 afferma che l’utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (ivi compresa l’ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell’ambito del quale si ricorra all’uso di corpi di defunti).
L’articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disciplina, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tale regolamento deve: stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione; definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l’ufficiale di stato civile; stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi; prevedere disposizioni di raccordo con l’ordinamento dello stato civile; definire la disciplina delle iniziative di informazione di cui all’articolo 2, comma 2.
L’articolo 9 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 10 dispone l’abrogazione dell’articolo 32 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), in materia di cadaveri destinati all’insegnamento ed alle indagini scientifiche. Quest’ultimo prevede, nel secondo comma, che i cadaveri provenienti da ospedali e il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti, compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado, o da confraternite o sodalizi che possano aver assunto impegno per trasporti funebri degli associati, nonché i cadaveri provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all’insegnamento ed alle indagini scientifiche.