Agenzia Aran: nuovi incarichi medici e dirigenti e la nuova bozza di accordo
Data:
7 Luglio 2019
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Ecco i cardini del prossimo accordo.
Incarichi gestionali:
– incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell’art…(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa – Criteri e procedure); – incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
– incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.
L’incarico di direttore di dipartimento di cui al D.Lgs 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all’art…, comma 12 (Retribuzione di posizione). L’incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs 502/1992 è equiparato all’ incarico di direzione di struttura complessa. L’incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione minima di parte fissa, all’ incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all’incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale.
Incarichi professionali:
– incarico professionale di altissima specializzazione (tipologia di incarico di nuova istituzione ai sensi del presente CCNL): è un’articolazione funzionale che – nell’ambito di un Dipartimento – produce prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento aziendale per l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
– incarico professionale di elevata specializzazione: è un’articolazione funzionale che – nell’ambito di una struttura complessa o semplice, o di più Strutture Complesse fra loro coordinate – produce prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento aziendale per l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
– incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
– incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione.
Nell’articolato si specifica poi come a tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate dal collegio tecnico in caso di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico
Nella bozza si istituisce poi il nuovo Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato.
Nel nuovo fondo confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i valori consolidati nell’anno che precede quello di cui al comma 1 come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa.
a) le risorse del “Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art.9 CCNL 6/5/2010, biennio economico 2008-2009 dell’Area IV Medico-veterinaria;
b) le risorse del “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art. 58, comma 4 del CCNL del 5/12/1996, all’art. 8 del CCNL 6/5/2010, biennio economico 2008-2009 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;
c) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art. 11 del CCNL del 6/5/2010 dell’Area IV medico-veterinaria;
d) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art.10 del CCNL 6/5/2010 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, al netto di quelle che, nel medesimo anno, sono state destinate alla dirigenza, professionale, tecnico e amministrativa
Nel nuovo fondo confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i valori consolidati nell’anno che precede quello di cui al comma 1 come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa e secondo le indicazioni riportate di seguito:
a) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all’art.10 del CCNL 6.5.2010, biennio economico 2008-2009 dell’Area IV medico – veterinaria;
b) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all’art.9 del CCNL 6.5.2010, biennio economico 2008-2009 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
Il nuovo contratti definisce anche gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti che sono:
a) il Collegio tecnico;
b) l’organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell’organizzazione aziendale.
Ultimo aggiornamento
3 Luglio 2019, 17:21
Messina Medica 2.0