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Agenzia Aran: nuovi incarichi medici e dirigenti e la nuova bozza di accordo

Agenzia Aran: nuovi incarichi medici e dirigenti e la nuova bozza di accordo

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 E’ in arrivo un cambio di poltrona: a inizio agosto scade il secondo mandato di Sergio Gasparrini, al vertice dell’Agenzia Aran da otto anni. Al suo posto potrebbe andare Antonio Naddeo che ricopre la carica di capo gabinetto al ministero degli Affari regionali. Ha una lunga esperienza nella Pubblica Amministrazione. In passato è stato capo del Dipartimento della Funzione pubblica e ha anche un precedente all’Aran, come commissario straordinario. Gasparrini invece passerà alla Corte dei Conti, dopo una stagione intensa di rinnovi contrattuali, visto il blocco che per dieci anni ha congelato le retribuzioni nella P.a. Sono rimasti da chiudere solo alcuni dei contratti relativi ai livelli dirigenziali. A Naddeo toccherà dare il via libera al contratto dei medicidi cui è già pronta una bozza  come anticipa Quotidiano Sanità. Oggi è previsto un incontro con i sindacati sui punti chiavi del contratto, dopo la discussione sull’aumento di 200 euro mensili circa.

Ecco i cardini del prossimo accordo.

Incarichi gestionali:
– incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell’art…(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa – Criteri e procedure); – incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del  distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

– incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

L’incarico di direttore di dipartimento di cui al D.Lgs 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all’art…, comma 12 (Retribuzione di posizione). L’incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs 502/1992 è equiparato  all’ incarico di direzione di struttura complessa. L’incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione minima di parte fissa, all’ incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all’incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale.

Incarichi professionali:
– incarico professionale di altissima specializzazione (tipologia di incarico di nuova istituzione ai sensi del presente CCNL): è un’articolazione funzionale che – nell’ambito di un Dipartimento – produce prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento aziendale per l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

– incarico professionale di elevata specializzazione: è un’articolazione funzionale che – nell’ambito di una struttura complessa o semplice, o di più Strutture Complesse fra loro coordinate – produce prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento aziendale per l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

– incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

– incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione.
Nell’articolato si specifica poi come a tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito  un incarico, diverso dall’incarico professionale di base,  in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché  alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate dal collegio tecnico in  caso di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico

Nella bozza si istituisce poi il nuovo Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato.
Nel nuovo fondo confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i valori consolidati nell’anno che precede quello di cui al comma 1 come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa.

a) le risorse del “Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art.9 CCNL 6/5/2010, biennio economico 2008-2009 dell’Area IV Medico-veterinaria;
b) le risorse del “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art. 58, comma 4 del CCNL del 5/12/1996, all’art. 8 del CCNL 6/5/2010, biennio economico 2008-2009 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;
c) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art. 11 del CCNL del 6/5/2010 dell’Area IV medico-veterinaria;
d) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art.10 del CCNL 6/5/2010 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, al netto di quelle che, nel medesimo anno, sono state destinate alla dirigenza, professionale, tecnico e amministrativa

Nel nuovo fondo confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i valori consolidati nell’anno che precede quello di cui al comma 1 come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa e secondo le indicazioni riportate di seguito:
a) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all’art.10 del CCNL 6.5.2010, biennio economico 2008-2009 dell’Area IV medico – veterinaria;
b) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all’art.9 del CCNL 6.5.2010, biennio economico 2008-2009 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

Il nuovo contratti definisce anche gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti che sono:
a) il Collegio tecnico;
b) l’organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell’organizzazione aziendale.