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Le assenze alla visita fiscale non sono punibili se giustificate e comunicate

Le assenze alla visita fiscale non sono punibili se giustificate e comunicate

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La Cassazione, con la sentenza n. 19668 del 22.07.2019, ha sentenziato che l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo da parte del lavoratore può essere superato solo in presenza di circostanze improrogabili e previa comunicazione agli organi di controllo.

Il lavoratore ha presentato ricorso nei confronti dell’INPS per ottenere il riconoscimento dell’indennità di malattia, ma è risultato assente due volte alla visita di controllo domiciliare. Il lavoratore ha dichiarato di essersi recato a ritirare dei referti medici la prima volta e dal dentista la seconda.
La Corte d’Appello accoglie il ricorso, ritenendo adeguatamente giustificate le assenze del dipendente.

La Cassazione invece ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello, affermando che l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo comporta la decadenza del medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia. Secondo i Giudici, l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale, quale luogo di permanenza durante la malattia, sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Se la tale comunicazione è omessa o tardiva, non viene automaticamente meno il diritto al riconoscimento dell’indennità di malattia, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati. Il lavoratore non ha dimostrato l’indifferibilità delle esigenze di allontanamento dal proprio domicilio, pertanto la Cassazione rigetta il ricorso a dà ragione all’INPS.