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Sentenza Corte Costituzionale n. 217/19: onorari dovuti al ctu

Sentenza Corte Costituzionale n. 217/19: onorari dovuti al ctu

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Sulla Gazzetta  Ufficiale 1°Serie  Speciale – Corte Costituzionale-n. 40 del 2-10-2019-è stata pubblicatala sentenza n. 217 del 2019 (All. 1 G.U. 2 ottobre 2019 sent. Corte Costituzionale n. 217) con  la  quale la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato,  in  riferimento all’art.  3  Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario  del  magistrato  siano  previamente  oggetto  di  intimazione  di  pagamento  e successivamente   eventualmente   prenotati   a   debito   (in   caso   di   impossibilità   di ripetizione), anziché direttamente anticipati dall’erario. La Corte Costituzionale, dopo  aver  ripercorso  l’evoluzione  normativa  e  giurisprudenziale  in materia,  ha  sottolineato  che la norma censurata  è  irragionevole  proprio  perché,  in  luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di  assistenza,  l’onere  della  previa  intimazione  di  pagamento  e  l’eventuale  successiva prenotazione  a  debito  del  relativo  importo  (se  non  è  possibile  la  ripetizione). Infatti,  tale meccanismo   procedimentale,  unitamente  all’applicazione  dell’istituto  della  prenotazione  a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo, incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente. In conclusione si rileva che la novità della pronuncia sta nella dichiarazione di incostituzionalità dell’applicazione dell’istituto della “prenotazione a debito”, che secondo il precedente indirizzo doveva considerarsi di per sé idonea a soddisfare consulenti, notai e custodi.