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Patente di guida: nuovo decreto del Presidente della Repubblica sull’idoneità psicofisica

Patente di guida: nuovo decreto del Presidente della Repubblica sull’idoneità psicofisica

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La FNOMCeO ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 27-06-2020 è stato
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020, n. 69 – Regolamento recante modifiche all’Appendice II – Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.


Il provvedimento introduce modifiche all’Appendice II, articolo 320, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida. In particolare, il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale.
Le nuove norme rendono più semplice ottenere i rinnovi della patente di guida, successivi al primo, per i soggetti trapiantati per i quali, all’atto del primo rilascio e, successivamente, del primo rinnovo, la commissione medica locale abbia certificato che le condizioni psicofisiche non siano suscettibili di aggravamento. Per tali soggetti, i rinnovi di validità della patente, a partire dal secondo, possono essere esperiti presso i medici certificatori monocratici di cui all’art.119 del codice della strada, salvo che questi ritengano necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida.
Per un esame più approfondito della materia si allega il testo del decreto (All. 1)

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