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L’ECM al tempo del Covid. Le nuove disposizioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua

L’ECM al tempo del Covid. Le nuove disposizioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua

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Adottate diverse delibere riguardanti la situazione emergenziale da Covid19, che ha mutato notevolmente le modalità di formazione del personale sanitario nell’ultimo annoTra i temi di interesse per i professionisti sanitari: la formazione per il personale in pensione che esercita saltuariamente, i chiarimenti sulla riduzione degli obblighi formativi ed anche alcune questioni attinenti la formazione sul campo (FSC)
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nel corso della riunione del 4 febbraio 2021, ha deliberato in merito ad alcune importanti questioni circa la formazione ECM (pubblicate nel portale web ECM il 2 marzo 2021), che modificano i criteri di Educazione Continua in Medicina in funzione della pandemia.Le delibere hanno riguardato la situazione emergenziale da Covid-19 che ha mutato notevolmente le modalità di formazione del personale sanitario nell’ultimo anno.Le delibere della Commissione Nazionale per la Formazione ContinuaConversione eventi formativi e recupero creditiIn questo contesto sono state ulteriormente prorogate le misure per consentire ai provider, durante l’emergenza in atto, di continuare ad erogare la migliore formazione possibile per il personale sanitario, con particolare riferimento alla possibilità di conversione degli eventi formativi dalla tipologia residenziale (RES) a quella a distanza (FAD) oppure da residenziale (RES) a webinar (RES-videoconferenza).La predetta possibilità di conversione è applicabile agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 24 ottobre 2020 e programmati entro il termine dello stato di emergenza.Il termine del 31 dicembre 2020, riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019, nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.Inoltre per i professionisti sanitari è stato previsto che, per l’applicazione della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera CNFC del 18 dicembre 2019), non sia possibile applicare le riduzioni previste nel “Manuale sulla formazione continua”, al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con “data di fine evento” fino al 31 dicembre 2021.Per quanto riguarda invece la possibilità di spostamento dei crediti, dopo la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti di recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto a quanto necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.Professionisti pensionatiUna delibera specifica è stata poi adottata per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale.La Commissione nazionale ha ritenuto di dover operare un intervento chiarificatore del generico dato letterale “saltuariamente”, previsto nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (paragrafo 4.2. Esenzioni – lettera o).In particolare, ai fini dell’applicazione della sopradetta fattispecie di esenzione, i “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.Questi soggetti, per avere diritto all’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.La riduzione dell’obbligo formativo individuale è calcolata in 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.Se l’attività professionale poi non dovesse essere più saltuaria, tornerebbe di nuovo l’intero obbligo formativo individuale triennale.Formazione sul campo (FSC)La Commissione ha poi espresso il suo orientamento interpretativo relativo allo svolgimento dell’attività ECM denominata Formazione sul Campo (FSC).Questa si caratterizza per lo svolgimento in “contesti lavorativi qualificati”, secondo quanto stabilito dai “Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM”.Si tratta di attività di formazione che hanno luogo all’interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare, la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di “convegni, congressi e altri eventi” statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art.1, comma 10, lettera o).A tal riguardo la Commissione rappresenta che le circolari del Ministero della salute del 23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021, in materia di “indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori”, specificano che “la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative”.Resta ferma la responsabilità del provider nell’organizzazione e nell’erogazione dell’evento FSC che deve avvenire nel rigoroso e completo rispetto delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

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