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ECM: chiarimenti della Commissione su autoformazione, formazione individuale e docenza

ECM: chiarimenti della Commissione su autoformazione, formazione individuale e docenza

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Vengono meglio chiarite le attività di docenza e di tutoraggio, quelle legate alla stesura di articoli scientifici e all’autoformazione

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera avente per oggetto la modifica di alcune parti del Manuale sulla Formazione Continua del professionista sanitario che entrano già in vigore per questo triennio formativo che si concluderà il 31 dicembre 2022.

Le modifiche interessano in particolare l’attività di ricerca scientifica; le pubblicazioni scientifiche; il tutoraggio individuale; l’autoformazione.

Attività di ricerca scientifica

Le attività di “formazione individuale”, viene ricordato, comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica: pubblicazioni scientifiche; studi e ricerca; i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

b) Tutoraggio individuale.

c) Attività di formazione individuale all’estero.

d) Attività di autoformazione.

Per il triennio formativo in corso, ricorda la Commissione Nazionale ECM, i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione. Ed è quest’ultima parte la novità contenuta nella delibera della Commissione.

Nello specifico:

Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
1 credito (se in posizione non preminente)
Rispetto alle precedenti indicazioni viene meglio chiarito la “posizione preminente”.

Sperimentazioni cliniche

Nulla cambia rispetto a quanto già indicato nel Manuale. I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria” maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito.

A conclusione di tale attività sono riconosciuti i seguenti crediti:

2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi.
4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi.
8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.I crediti verranno attribuiti in base alla dichiarazione del professionista sanitario da cui si evinca l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori.

Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

La nuova stesura amplia e meglio specifica le figure interessate.

Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie. Tra questi rientrano (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti).
Il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Autoformazione

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Riconoscimento dei crediti per l’attività di formazione individuale ed autoformazione

Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale e autoformazione, questo è subordinato alla presentazione da parte del professionista sanitario della documentazione attestante l’attività svolta. Ciascun professionista sanitario potrà tuttavia inserire autonomamente sul portale del COGEAPS le domande per il riconoscimento dell’attività svolta (a seconda dell’attività c’è un modello da compilare). Rimane in capo agli Ordini provinciali il riconoscimento dei crediti. Per quanto riguarda l’autoformazione i professionisti dovranno presentare una autodichiarazione indicando riviste scientifiche, libri, articoli ed altro materiale informativo non accreditato come formazione ECM. Saranno poi gli Ordini provinciali ad assegnare il numero di credito ad ogni attività di autoformazione svolta.

Gli abbonati ad Odontoiatria33 per ogni articolo scientifico letto possono scaricare una utile dichiarazione che comprende il link dell’articolo, che potrà essere allegata alla documentazione presentata all’Ordine.

(Fonte: www.odontoiatria33.it)