Responsabilità sanitaria: quale futuro?
Data:
13 Ottobre 2025
Views: 10
Negli ultimi anni il tema della responsabilità sanitaria è tornato al centro del dibattito politico e giuridico. Dopo sei anni dalla Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), lo scorso settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge delega (DDL) che introduce modifiche significative alla disciplina della colpa professionale medica, in particolare all’articolo 590-sexies del codice penale.
Responsabilità sanitaria
La riforma intende ampliare la tutela dei professionisti sanitari, estendendo l’esimente penale — oggi prevista solo per i casi di imperizia lieve — anche alle condotte caratterizzate da imprudenza o negligenza, purché il medico abbia rispettato linee guida ufficiali o, in mancanza, buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto. In questo modo, i sanitari risponderanno penalmente solo per colpa grave.
Un altro aspetto centrale del DDL riguarda la valutazione della colpa e del suo grado. Il giudice dovrà tenere conto di una serie di fattori che includono la scarsità di risorse umane e materiali, le carenze organizzative non evitabili, la mancanza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche disponibili, la complessità del caso, la disponibilità di terapie adeguate, il ruolo del medico in équipe multidisciplinari e l’eventuale situazione di urgenza. Questi elementi permetteranno di valutare in modo più realistico la condotta professionale, considerando le reali difficoltà operative.
La giurisprudenza già da tempo sottolinea l’importanza del contesto operativo. Le decisioni della Cassazione (tra cui la n. 15258/2020) ricordano che la responsabilità non può essere valutata solo in base alla violazione di una regola cautelare astratta, ma va considerata la concreta difficoltà della situazione: l’urgenza, la novità della patologia, la complessità diagnostica e l’ambiente in cui il medico si trova a operare (tutte potenziali “RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA”). In sostanza, il comportamento del sanitario non può essere giudicato come se fosse avvenuto in condizioni ideali, ma tenendo conto delle pressioni e delle incertezze reali.
Il nuovo DDL recepisce questa impostazione, introducendo un ulteriore articolo nel codice penale (590-septies) e un nuovo comma nella Legge Gelli (art. 7, comma 3-bis). L’obiettivo è fornire ai giudici criteri più oggettivi per distinguere la colpa grave da quella lieve, riducendo il rischio di ingiuste incriminazioni a carico dei professionisti della sanità. La colpa grave sarà configurabile solo nei casi di “DEVIAZIONE MARCATA” dalle linee guida o dalle buone pratiche, cioè quando il comportamento medico risulterà nettamente lontano da quello atteso in relazione alla patologia e alle condizioni del paziente.
Restano però alcune criticità. Nel testo del DDL SONO SCOMPARSE alcune delle proposte più innovative della Commissione d’Ippolito, come i “MECCANISMI DI FILTRO PER LE DENUNCE PRETESTUOSE”, che avrebbero potuto alleggerire i tribunali e tutelare i sanitari da accuse infondate. Allo stesso modo, non sono state incluse MISURE PER SANZIONARE I PAZIENTI CHE PRESENTANO QUERELE TEMERARIE NÉ PER CERTIFICARE LA COMPETENZA DEI PERITI NOMINATI DAI TRIBUNALI.
In sintesi, la riforma rappresenta un passo avanti verso un equilibrio più giusto tra tutela dei pazienti e protezione dei professionisti sanitari. Pur non rivoluzionando la Legge Gelli-Bianco, il nuovo impianto normativo riconosce finalmente la complessità del lavoro medico e il valore delle condizioni operative in cui esso si svolge. Si auspica che venga migliorato attraverso una serie di garanzie per equilibrare e salvaguardare una serena attività professionale. Se approvato, il DDL potrà ridurre il clima di paura e incertezza che da anni accompagna l’attività sanitaria, restituendo fiducia ai professionisti e maggiore serenità ai pazienti.
Ultimo aggiornamento
12 Ottobre 2025, 15:16
Messina Medica 2.0