Il datore non può licenziare per esubero e poi affidarsi a un collaboratore esterno

Data:
6 Febbraio 2026

Il datore non può licenziare per esubero e poi affidarsi a un collaboratore esterno

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di Concetto Mario Giorgianni

Con l’ordinanza n. 31312/2025 la Corte di Cassazione è ritornata a pronunciarsi in materia di obbligo di repêchage a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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L’obbligo di repêchage, sembra utile chiarire, consiste nell’obbligo per il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, di vagliare tutte le possibilità di ricollocazione all’interno dell’azienda del lavoratore in esubero o divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli. Questa sentenza rientra nel solco dell’orientamento della Suprema Corte per casi di licenziamento per giusta causa e riprende, anche, quanto previsto dall’art 42 del DLgs 81/08. Come già altre volte espresso dalla Cassazione e ribadito, sulla Nostra rivista, con la rivisitazione di altre sentenze della Suprema Corte secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, spetta al datore di lavoro provare l’impossibilità di ricollocazione del dipendente licenziato, senza che su quest’ultimo incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.

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Ultimo aggiornamento

22 Gennaio 2026, 18:05