Il luogo di lavoro nell’esercizio della campagna antincendio boschivo

Data:
12 Dicembre 2025

Il luogo di lavoro nell’esercizio della campagna antincendio boschivo

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di Concetto Mario Giorgianni

antincendio boschivo

Riportiamo un interessante parere, di interesse per chi si occupa di Sicurezza sui luoghi di Lavoro, della Commissione di interpello commentato dalla rivista Punto sicuro sulle attività lavorative in campo boschivo. 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 2 del 20 novembre 2025, fornendo all’Assessorato della Salute della Regione Sicilia un chiarimento sull’applicazione del Titolo II – Luoghi di lavoro del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito della campagna antincendio boschivo regionale.

L’interpello, pur non rispondendo in maniera precisa alla domanda posta,  ha riproposto il concetto che nell’ambito delle attività della campagna antincendio boschivo Regione Sicilia, tutti i luoghi dove si svolgono le attività  devono essere considerati luoghi di lavoro ad eccezione dei   terreni esterni all’aree edificate sui quali si svolgono le attività indicate al secondo comma dell’art. 2135 del codice civile.

Pertanto, per fare un esempio, le postazioni delle vedette devono essere considerati a tutti gli effetti luoghi di lavoro.

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Ultimo aggiornamento

11 Dicembre 2025, 11:56