La Piattaforma per il controllo delle liste d’attesa è realmente efficace?

Data:
21 Febbraio 2026

La Piattaforma per il controllo delle liste d’attesa è realmente efficace?

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Ormai tutti sanno che i tempi massimi di attesa per visite ed esami sono fissati per legge in base alla classe di priorità indicata sulla ricetta del medico (di famiglia o specialistico). In sintesi:
• U – Urgente: entro 72 ore per visite ed esami.fascicolo-sanitario+1
• B – Breve: entro 10 giorni per visite ed esami.sanitainformazione+1
• D – Differibile: entro 30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici strumentali (es. ecografie, radiografie, TAC, risonanze, ecc.).all-well+2
• P – Programmata: entro 120 giorni per visite ed esami non urgenti.fascicolo-sanitario+2
Questi limiti valgono per le prime visite e prime prestazioni strumentali prenotate tramite il Servizio sanitario nazionale; se la struttura non riesce a rispettarli, il cittadino può attivare i percorsi di tutela previsti (ad esempio richiedere la prestazione in intramoenia pagando solo il ticket, se la normativa regionale lo consente).
Per il controllo delle liste d’attesa Orazio Schillaci, ministro della Salute, ha rilasciato una recente intervista al Sole 24 Ore dove viene riportato che a un anno e mezzo dall’approvazione del piano sulle liste d’attesa esistono già norme, risorse e strumenti – a partire dalla nuova Piattaforma nazionale – e chiede a Regioni, Asl e direzioni aziendali di fare la propria parte. Sottolinea che i risultati ci sono in alcune Regioni che hanno applicato la legge, ad esempio aprendo ambulatori nei fine settimana o ottimizzando le agende, mentre critica chi in passato non si è occupato del problema, ricordando che le liste d’attesa sono un fenomeno cronicizzato che non si risolve in breve tempo.
La piattaforma consente di monitorare in modo puntuale tempi di attesa, intramoenia e eventuali agende chiuse, fornendo dati che permettono al ministero di sollecitare in modo mirato le Regioni e di attivare controlli specifici, anche con i Nas. Schillaci spiega che i cittadini possono consultare i dati a livello nazionale, mentre la pubblicazione a livello di singola azienda e prestazione è stata posticipata su richiesta delle Regioni, anche se il ministero è pronto. Dove emergono prestazioni con centinaia di giorni di attesa, il ministero esercita il proprio potere di controllo e vigilanza, dialogando con i presidenti di Regione e ricordando che il controllo più efficace spetta ai direttori delle strutture, soprattutto quando interventi “negati” vengono improvvisamente recuperati alla comparsa delle telecamere.
Il ministro rifiuta l’idea di “pagelle” sulle Regioni ma richiama all’uso corretto dei poteri sostitutivi previsti dalla legge solo in casi estremi, auspicando invece un lavoro congiunto per migliorare l’efficienza dei servizi. Insiste sul fatto che, se un’azienda fa troppa intramoenia o chiude agende in violazione della normativa, spetta ai direttori generali e alle Regioni intervenire, perché la legge stabilisce che l’attività in intramoenia non possa superare quella garantita dal Servizio sanitario nazionale e prevede anche la sospensione di tale attività in caso di abusi.
Per i cittadini, Schillaci ricorda il diritto, in caso di ritardo, a ottenere la prestazione nel privato in intramoenia gratuitamente o pagando solo il ticket tramite il Cup; tale norma è già attiva in alcune Regioni, ma non è ancora sufficientemente diffusa e non può essere rifiutata, pena la segnalazione al ministero, che si impegna a intervenire subito con la Regione interessata e a lanciare una campagna informativa sui diritti dei pazienti. Tra gli altri punti del piano, cita l’unificazione dei Cup regionali per integrare disponibilità pubbliche e private convenzionate, processo già avviato in alcune Regioni e in corso in altre, con l’obiettivo che il privato convenzionato contribuisca davvero e non offra solo le prestazioni più vantaggiose, oltre a una formazione adeguata del personale Cup.
Infine, conferma che la possibilità di aprire ambulatori nei weekend e la sera, retribuendo meglio straordinari di medici e infermieri, è stata sperimentata con successo, ad esempio in Piemonte, dove nel 2025 sono state erogate oltre 250mila visite fuori orario, e considera questo modello replicabile in altre realtà.
In Italia il percorso di tutela per le liste d’attesa è previsto dalla legge nazionale, ma le modalità concrete di attivazione e gestione variano molto da regione a regione, creando una sorta di “babele” di regole.
In alcune Regioni (per esempio Piemonte, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia) il percorso di tutela è ben descritto, con indicazioni chiare su come il cittadino deve fare richiesta e chi lo attiva (Cup regionale, azienda sanitaria, sistema informatico CUP). In queste realtà la struttura o il CUP cercano prima posti nelle strutture pubbliche, poi in quelle private convenzionate, garantendo la prestazione entro i tempi massimi della classe di priorità.
Altre Regioni, soprattutto del Sud (come Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia), non richiamano esplicitamente il “percorso di tutela” sui siti istituzionali: per sapere se esiste e come funziona il cittadino deve leggere l’intero piano regionale o chiedere direttamente all’azienda sanitaria. In casi estremi, come il Molise, il percorso di tutela non è indicato né reso disponibile ai cittadini, il che di fatto rende molto più difficile far valere il diritto alla prestazione nei tempi previsti.
Anche Emilia Romagna presenta una situazione particolare: il piano regionale parla di strumenti per contenere i tempi di attesa ma non spiega chiaramente cosa il cittadino possa fare se la prestazione non viene garantita nei tempi indicati in ricetta. In generale, quindi, la differenza principale tra Regioni è:
• chi rende il percorso di tutela visibile, semplice e standardizzato (con moduli, canali online, CUP che attiva automaticamente la procedura);
• chi lo lascia nascosto o generico, costringendo il paziente a informarsi in modo autonomo o a rivolgersi ad associazioni di tutela dei pazienti per far valere i propri diritti.
In Italia non esiste un sistema uniforme di sanzioni dirette ai cittadini per i ritardi delle prestazioni sanitarie: le penalità, quando ci sono, colpiscono soprattutto medici, strutture e direzioni aziendali, e variano molto da regione a regione.
Sanzioni alle strutture e ai direttori
Alcune Regioni prevedono sanzioni economiche o disciplinari per le aziende sanitarie o per i direttori generali che non rispettano i tempi di attesa o i piani di riduzione liste d’attesa. Ad esempio, il decreto “liste d’attesa” 2024 (convertito in legge) prevede che i direttori regionali della sanità siano valutati in base all’attuazione del piano e che possano subire misure sanzionatorie o premiali legate ai risultati sui tempi di attesa.
Sanzioni ai cittadini
In alcune realtà locali (per esempio in parte dell’Emilia Romagna) sono previste sanzioni ai cittadini che disertano appuntamenti senza disdire o giustificare, ma si tratta di multe per mancata disdetta, non per i ritardi delle strutture. In generale, però, il cittadino che subisce un ritardo nella prestazione non viene punito, bensì può attivare percorsi di tutela o chiedere risarcimento in sede giudiziaria se il ritardo ha causato un danno.
Differenze regionali
• In Regioni più organizzate (es. Piemonte, Lombardia, Marche) il quadro è più chiaro: ci sono piani con obiettivi di riduzione liste d’attesa e meccanismi di monitoraggio che possono portare a valutazioni negative e possibili sanzioni per le direzioni aziendali in caso di mancato rispetto.
• In Regioni del Sud (es. Campania, Sicilia, Calabria) le norme sono spesso più generiche o meno applicate, e le sanzioni esplicite sui direttori sono meno evidenti, anche se resta possibile il risarcimento del danno in tribunale per ritardi gravi o negati.
In sintesi: le sanzioni dirette per i ritardi sono in larga parte rivolte alle strutture e ai manager, non ai pazienti, e il loro uso concreto dipende fortemente da come ogni Regione traduce a livello locale le indicazioni nazionali.

Ultimo aggiornamento

18 Febbraio 2026, 22:06