Assicurazione Medica Professionale: cosa c’è da sapere?
Data:
27 Febbraio 2026
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Un medico chirurgo o odontoiatra iscritto all’Ordine deve per forza avere una assicurazione per la responsabilità civile ai sensi delle legge Gelli-Bianco n. 24/2017?
La responsabilità civile sanitaria è oggi disciplinata da un sistema normativo organico che impone obblighi precisi a medici e strutture sanitarie, cosicché conoscerne le regole significa non solo ridurne il rischio legale ma anche migliorare la qualità della pratica clinica.
Il riferimento particolare è alle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge Bianco-Gelli n.40/2017 che si occupano per l’appunto della copertura assicurativa.
La legge Gelli-Bianco ha rafforzato la responsabilità civile, sia delle strutture sanitarie sia dei singoli professionisti, prevedendo che la struttura risponda direttamente per danni causati dal personale sanitario, mentre il professionista risponda in via sussidiaria, a seguito dell’azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria.
La riforma infatti prevede un doppio binario di responsabilità civile:
- quella della struttura sanitaria, di natura contrattuale con termine prescrizionale di 10 anni e onere probatorio più favorevole al paziente;
- quella del medico chirurgo o odontoiatra dipendente, di natura extracontrattuale con termine prescrizionale di 5 anni e onere probatorio a carico del paziente.
Cioè, secondo la legge Gelli-Bianco n. 24/2017, in caso di danno al paziente derivante da attività sanitaria, la responsabilità civile principale (diretta) è attribuita alla struttura sanitaria (ospedale, clinica, ecc.), che deve risarcire il paziente. Il medico chirurgo o odontoiatra, invece, è chiamato a rispondere solo in modo sussidiario, nei casi in cui il danno sia imputabile a condotte dolose o gravemente colpose del medico chirurgo o odontoiatra stesso.
I medici che invece svolgono attività libero professionale sono particolarmente esposti, alla stregua delle strutture sanitarie, perché stipulano il contratto col paziente e conseguentemente rispondono contrattualmente con la responsabilità civile che ricade direttamente su di loro.
La legge Gelli-Bianco dunque prevede la necessità che i professionisti sanitari adottino pratiche di gestione del rischio con l’osservanza di linee guida cliniche che orientano la valutazione della colpa, costituendo parametro di riferimento in sede civile (ed anche in sede penale), ma la sua comprensione e applicazione tra i medici rimane insufficiente.
I criteri concreti e i parametri utilizzati dalla giurisprudenza italiana per distinguere tra colpa lieve e colpa grave nella pratica clinica, alla luce della legge Gelli-Bianco n. 24/2017, si basano principalmente su:
· Grado di deviazione dalle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali: La colpa grave viene riconosciuta quando il comportamento del medico chirurgo o odontoiatra si discosta in modo macroscopico, ingiustificato e non motivato dalle linee guida o dalle buone pratiche, mentre la colpa lieve si configura in caso di errori marginali o di scostamenti minimi e non determinanti.
· Diligenza, prudenza e perizia: La valutazione si fonda sull’analisi della diligenza richiesta, della prudenza e della perizia, rapportate alla complessità del caso e alle condizioni operative. La colpa grave si identifica quando il medico chirurgo o odontoiatra agisce con negligenza marcata, imprudenza evidente o imperizia grave, soprattutto in situazioni in cui era ragionevolmente prevedibile il rischio.
· Motivazione e documentazione clinica: L’assenza di motivazioni cliniche documentate per scostamenti dalle linee guida è un elemento che orienta verso la colpa grave. Al contrario, una motivazione clinica adeguata e documentata può attenuare la responsabilità.
(A questo punto può inserirsi un breve inciso sulla responsabilità penale: va precisato che il medico chirurgo o odontoiatra non è punibile penalmente per imperizia se ha rispettato le linee guida accreditate, oppure, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, per cui il fatto è riconducibile a colpa lieve, restando invece punibile in caso di colpa grave per negligenza e imprudenza.)
Un medico chirurgo o odontoiatra che lavora in ospedale o in una clinica privata è obbligato ad essere coperto da assicurazione per la responsabilità civile, tramite la struttura sanitaria o, se svolge attività libero-professionale, tramite una polizza personale.
Il primo provvedimento che ha previsto l’obbligo assicurativo per tutte le categorie professionali è sancito nel D.P.R. n.137/2012 che contiene la disciplina generica degli ordinamenti professionali.
La legge Gelli-Bianco, anche mirando a rafforzare la governance clinica e la sicurezza, impone esplicitamente l’obbligo di assicurazione per tutti i medici iscritti agli albi professionali e raccomanda fortemente che le strutture sanitarie e i professionisti garantiscano una copertura adeguata, considerati l’elevato rischio di contenzioso e i costi di risarcimento danni in Italia.
La normativa impone alle strutture sanitarie pubbliche e private l’obbligo di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità patrimoniale derivante da danni causati dal personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni, garantendo così la tutela del paziente e la solvibilità del risarcimento. Il medico chirurgo o odontoiatra dipendente è generalmente coperto dalla polizza della struttura, ma, per la colpa grave o se svolge attività al di fuori della struttura (ad esempio attività libero-professionale o consulenze esterne), è tenuto a stipulare una propria assicurazione professionale per colpa grave, visto che la colpa lieve viene coperta dall’assicurazione della struttura.
Caratteristiche necessarie della copertura assicurativa.
Le caratteristiche minime e le clausole essenziali che una polizza assicurativa deve prevedere secondo la legge Gelli-Bianco n. 24/2017, per garantire una copertura adeguata e conforme alla normativa per un medico chirurgo o odontoiatra che lavora in ospedale o in una clinica privata, sono le seguenti:
la polizza deve coprire la responsabilità civile derivante da danni causati a terzi nell’esercizio delle attività sanitarie, includendo sia la responsabilità contrattuale della struttura sia quella extracontrattuale del medico chirurgo o odontoiatra. È essenziale che la copertura sia valida per tutte le attività svolte all’interno della struttura, comprese quelle in équipe e quelle delegate;
la polizza deve prevedere la copertura per colpa grave, poiché la legge Gelli-Bianco consente la rivalsa della struttura sul medico chirurgo o odontoiatra solo in caso di dolo o colpa grave;
la polizza deve prevedere la clausola “claims made”, nel senso che deve coprire le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza indipendentemente da quando è avvenuto l’evento che ha causato il danno, anche se il fatto dannoso si è verificato prima, purché nei limiti della retroattività;
la polizza deve prevedere la retroattività non inferiore a 10 anni, cioè deve coprire fatti verificatisi nei 10 anni precedenti alla sua stipula;
la polizza deve prevedere l’ultrattività (postuma) in caso di cessazione dell’attività, di pensionamento o morte del sanitario. In questi casi deve essere garantita una copertura postuma di almeno 10 anni per le richieste presentate dopo la cessazione dell’attività;
i massimali minimi devono essere adeguati al rischio e differenziati in base alla tipologia di attività alla struttura e alla specializzazione;
non sono ammesse clausole vessatorie che limitano in modo eccessivo la garanzia (ad esempio, franchigie eccessive), rendano di fatto inefficace la copertura (ad esempio, esclusioni generiche o ambigue), ed escludano la colpa grave per le strutture;
la polizza deve includere la copertura per danni derivanti da violazione del consenso informato, come evidenziato dalla letteratura italiana, e deve essere trasparente sui massimali, sulle franchigie e sulle esclusioni. È fondamentale che il medico chirurgo o odontoiatra sia informato sui limiti della copertura fornita dalla struttura e, se necessario, stipuli una polizza integrativa personale per attività non coperte o per consulenze esterne;
infine, la polizza deve rispettare l’obbligo di trasparenza previsto dalla legge, con comunicazione al paziente delle condizioni assicurative e dei limiti di copertura.
È fondamentale che i medici chirurghi o odontoiatri siano in regola con la quota dei crediti ECM richiesta annualmente, poiché questo requisito viene considerato come indispensabile per la validità della copertura stessa in numerose polizze assicurative di copertura di rischio clinico.
In conclusione, ai medici non resta che assicurarsi e conoscere il contenuto delle polizze assicurative, perché la corretta verifica delle clausole contrattuali è parte integrante della gestione del rischio clinico. E anche conoscere la disciplina della responsabilità professionale significa esercitare la professione con maggiore consapevolezza, tutela e serenità lavorativa.
Raccomandazioni
Da quanto sopra riportato è opportuno ricordare che tutti gli eventi clinici presenti nel corso del ricovero nonché le azioni mediche effettuate, le complicanze eventualmente insorte, unitamente alle motivazioni che hanno portato a discostarsi dalle Linee Guida, devono essere scrupolosamente e dettagliatamente riportate e descritte nella cartella clinica al fine di avere una prova documentale degli eventi per potere operare una gestione proattiva del “risk management medico-legale”.
Ultimo aggiornamento
26 Febbraio 2026, 20:29
Messina Medica 2.0