La validità o meno del DVR privo del nominativo del Medico Competente
Data:
29 Ottobre 2026
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di Concetto Mario Giorgianni
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Questo articolo , riporta alcune conclusioni della Suprema Corte su un argomento che è stato spesso oggetto di discussione, se è obbligatorio comunque la firma del Medico competente sul documento di valutazione dei rischi. In questa sentenza la Cassazione individua che tale adempimento non è sempre obbligatorio in quanto ai sensi dell art 18 comma 1 lettera a, non sempre è necessario nominare il medico competente e quindi in tali casi l’accertamento della data certa del Documento è validata dalla firma del datore di lavoro dall Responsabile del Servizio e dal rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. Tale interpretazione riapre una lunga e insoluta discussione riguardante il fatto che se nella valutazione dei rischi non partecipa un Medico Competente, manca la figura fondamentale per individuare la sussistenza dell’obbligo della sorveglianza sanitaria, anche alla luce della recente normativa che attiva la necessità della sorveglianza sanitaria , anche in presenza di altri rischi non espressamente normatihttps://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/la-validita-o-meno-del-dvr-privo-del-nominativo-del-medico-competente-AR-26740/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260919%2BPuntoSicuro%3A+il+meglio+della+settimana%21&iFromNewsletterID=7003
Ultimo aggiornamento
21 Ottobre 2026, 18:33
Messina Medica 2.0