Abuso dei contratti a termine: confermato il risarcimento a carico dell’azienda sanitaria
Data:
12 Marzo 2019
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La CdA di Bari con pronuncia del 7.3.19 ha correttamente osservato che l’apposizione dei termini a contratti e proroghe senza l’espressa indicazione delle esigenze temporanee ed eccezionali è illegittima.
Come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro è consentita dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale.
Queste conclusioni si applicano a medici, infermieri e operatori sanitari che si trovano nelle condizioni di subire una impropria reiterazione del contratto a termine.
Ultimo aggiornamento
12 Marzo 2019, 08:11
Messina Medica 2.0