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FNOMCeO: modifiche al regime dell’utilizzo del contante, misure premiali per strumenti di pagamento elettronici e tracciabilità delle detrazioni

FNOMCeO: modifiche al regime dell’utilizzo del contante, misure premiali per strumenti di pagamento elettronici e tracciabilità delle detrazioni

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FNOMCeO facendo seguito alle Comunicazioni n. 146/19 e n. 2/20, ritiene opportuno soffermarsi su alcune disposizioni che possono risultare di interesse per i professionisti medici e odontoiatri.

Articolo 18 Legge n. 157/19 (Modifiche al regime dell’utilizzo del contante)

L’articolo 18, comma 1, lettera a), detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022. In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame modifica l’articolo 49, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che definisce i limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinendo tra l’altro la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. L’art. 18, comma 1, lettera b), novella l’art. 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Tale articolo prevede che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. La novella in esame, integrando il citato articolo 63, stabilisce che il minimo edittale: – per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è fissato a 2.000 euro. – per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato a 1.000 euro. Si rileva che l’articolo 23 del decreto fiscale, che prevedeva sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, è stato soppresso durante l’esame presso la Camera dei deputati (Il testo originario del decreto fiscale disciplinava le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, a decorrere dal 1° luglio 2020. L’importo della sanzione era fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione). Ciò detto, si sottolinea che l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito o credito trova la sua fonte legislativa primaria nella disposizione di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto si rileva che l’obbligo dei professionisti di dotarsi del POS è già vigente. Tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. A tale obbligo ad oggi non è, quindi, correlato un apparato sanzionatorio. Si evidenzia che il Governo in risposta ad una interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati (n. 502936 dell’11 giugno 2014) afferma che la normativa in esame avrebbe introdotto un onere (e non un obbligo giuridico), riferito ai soli casi in cui sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. Si rileva tuttavia che, pur non essendo prevista una sanzione, si potrebbe creare una situazione di “mora del creditore”. È la situazione in cui il creditore, cioè il soggetto che deve ricevere il pagamento, non lo incassa per sua colpa. In questo caso viene meno – art. 1207 c.c. – il diritto agli interessi per il creditore, che anzi deve risarcire al debitore eventuali danni derivanti dalla mora. In conclusione, qualora il professionista non sia dotato di POS, si determinerebbe la sola facoltà del cliente di non procedere al pagamento fintanto che il professionista non se ne doti, ma nessuna sanzione potrebbe essere applicata.

Articolo 1, commi 288-290, Legge n. 160/19 (Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici)

Il comma 290 stanzia 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l’attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici (comma 288). Con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione in esame (comma 289). Articolo 1, commi 679 e 680, Legge n. 160/19 (Tracciabilità delle detrazioni) I commi 679 e 680 dispongono che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. In particolare, il comma 679 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. L’articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall’imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per le spese sanitarie. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa (ad esempio le visite e le prestazioni specialistiche presso i liberi professionisti e i certificati fiscalmente detraibili rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta). La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il comma 680 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.