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Decreto presidente consiglio ministri: differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi

Decreto presidente consiglio ministri: differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi

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La FNOMCeO ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 29-6-2020 è stato pubblicato il provvedimento riguardante il “differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi”.
Il decreto è stato emanato in considerazione delle esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire e visto il perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la diffusione del virus Covid19.
Si rileva che l’art. 1, comma 1, del decreto dispone che: “I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi
dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Il comma 2 prevede che la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA o ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, anche a coloro che applicano il regime forfetario, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, laddove abbiano i requisiti richiesti.

In allegato: