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Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata

Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata

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Com’è noto, il MEF e il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 6477 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto “Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata”, hanno fornito indicazioni in merito alle prescrizioni con ricetta dematerializzata di medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/90 (v. circ. Federfarma prot. n. 7392/312 del 18/5/2020).

A proposito, Federfarma, avendo riscontrato dubbi interpretativi e disomogeneità applicative sul territorio nazionale in ordine alla obbligatorietà di taluni elementi prescrittivi, con particolare riferimento all’indicazione della posologia, ha formulato, con la nota allegata, la propria interpretazione ai due sopra citati Dicasteri, invitandoli ad esprimersi in merito.

Nello specifico, è stato segnalato che in alcune regioni è stata prevista l’obbligatoria indicazione della posologia anche per prescrizioni di medicinali stupefacenti della sezione D.

Tale affermazione, che Federfarma non condivide assolutamente, è apparsa notevolmente pregiudizievole, dal momento che riguarda una categoria di medicinali largamente prescritta dai medici e, pertanto, non corrette indicazioni operative sono suscettibili di avere conseguenze negative ancor maggiori, sia per i farmacisti che per gli stessi assistiti.

In tale considerazione, è stato evidenziato ai due Dicasteri che non risultano disposizioni di legge o regolamentari che impongano al medico di indicare anche la posologia per le prescrizioni di stupefacenti compresi nella sezione D.

Un tale formalismo potrebbe essere auspicabile – come ebbe a scrivere negli anni passati la Regione Veneto – ai fini del controllo della coerenza delle confezioni prescritte con il limite di legge (30 giorni di terapia, l. 405/2001).

Tuttavia, non essendo la posologia prevista da nessuna disposizione per gli stupefacenti della sezione D, una sua eventuale mancanza non può pregiudicare la validità della ricetta e nessun addebito o contestazione possono essere formulati nei confronti del farmacista che abbia dato corso alla spedizione della ricetta carente del predetto elemento.

Tale assunto, ha evidenziato Federfarma, appare tanto più necessario nella considerazione che il sistema informatico relativo alla ricetta dematerializzata non prevede per le prescrizioni di stupefacenti della sezione D nessun blocco nel caso il medico abbia omesso di indicare anche la posologia.

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Si comunica, inoltre, che la Determina AIFA del 15 giugno (all.2), pubblicata sulla G.U. n. 162 del 29 giugno u.s., ha modificato il regime di fornitura dei medicinali per uso umano contenenti il principio attivo «tramadolo» da solo e/o in associazione, stabilendo che le relative prescrizioni mediche, soggette a ricetta da rinnovare volta per volta  (Ricetta non ripetibile-RNR), non possono avere una cura di durata  superiore a 30 giorni.

Anche a tale proposito, si rileva che, non essendo obbligatoria l’indicazione della posologia per le ricette non ripetibili, tale elemento nelle prescrizioni di tramadolo potrebbe mancare. Tuttavia, laddove il medico abbia apposto sulla ricetta anche la posologia, si raccomanda di controllare se il numero di confezioni prescritte sia coerente con il limite di terapia di 30 giorni.

In merito all’uso dei medicinali oppioidi, si segnala, altresì, che AIFA ha anche pubblicato sul proprio sito un comunicato (all.3), nel quale si richiama l’attenzione degli operatori sanitari sulle indicazioni terapeutiche autorizzate di tali farmaci, con particolare riferimento a quelli contenenti fentanile e tramadolo, sottolineando che esse non comprendono il dolore di lieve entità. Infine, AIFA ricorda “a tutti i medici e ai farmacisti l’importanza della segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un rapporto beneficio rischio favorevole nelle reali condizioni di impiego”.

In allegato: