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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

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La FNOMCeO comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre
2020 – Suppl. Ordinario n. 41 (All. n. 1), è stato pubblicato il DPCM con ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU n.275 del 4-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41) le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Si riportano di seguito le disposizioni che trovano applicazione sull’intero territorio nazionale:

  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
    -sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e
    medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza;
  • è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi
    compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla
    correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
  • in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
    1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
    4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
    Il DPCM introduce, inoltre, ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o di massima gravità e da un livello di rischio alto. In particolare, per le zone maggiormente a rischio è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
    Vengono individuate tre aree con altrettante misure restrittive per le varie Regioni italiane:
    gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese. L’assegnazione di queste categorie di rischio potrà essere suscettibile a cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica. L’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avviene con ordinanza del Ministro della Salute e dipende esclusivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione. I coefficienti vengono determinati secondo criteri di oggettività attraverso la combinazione dei diversi
    parametri all’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.
    In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre (che produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni) e del 10 novembre (che produce effetti dall’11 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni) sono ricomprese:
    • nell’Area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
    • nell’Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria.
  • • nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia
    autonoma di Bolzano.
    Si allegano il testo del DPCM (All. n.1), il testo delle Ordinanze del Ministero della Salute del 4 novembre e del 10 novembre (All.ti n. 2 e 3), nonché lo schema che indica le zone di criticità del Paese con le relative restrizioni (All. n. 4).