Nuova visita per ragionevole motivo: criticità e rischi nel DL 159/25
Data:
2 Febbraio 2026
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di Concetto Mario Giorgianni
Riprendiamo l’approfondimento sull’ultima modifica del DLgs 81/08 che sta creando discussioni tra i medici competenti. Riportiamo un parere personale, ma autorevole, del Dott Ernesto Ramistella, presidente nazionale del sindacato COSIPS, che in passato ha già collaborato con la Commissione di Medicina del Lavoro dell’Ordine di Messina, pubblicato sulla rivista Puntosicuro.
visita di controllo
Il DL 159/25 modifica la sorveglianza sanitaria, ed in particolare l’art 41 del DLgs 81/08, istituendo una visita medica per sospetto effetto di alcol o droghe.
Il dubbio principale espresso dall’estensore dell’articolo, che lo scrivente, si sente di condividere, riguarda il cosiddetto ragionevole motivodi sospettodi assunzione di alcol o sostanze psicoattive da parte, si presume, del datore di lavoro o di altre figure aziendali coinvolte (dirigenti, preposti), se non addirittura degli stessi colleghi del lavoratore ‘sospettato’.
Qui, in premessa, occorre essere chiari: il ragionevole motivo non può essere pretesto di controlli invasivi o discriminatori nei confronti di lavoratori considerati “scomodi” per il loro comportamento in azienda, mentre questa norma, se non meglio specificata, potrebbe proprio essere utilizzata con tale fine.
L’articolo, poi individua altre criticità nella sua stesura e l’autore conclude con alcuni pareri personali
Ultimo aggiornamento
30 Gennaio 2026, 17:27
Messina Medica 2.0