Apertura e gestione di studi odontoiatrici: ecco il vademecum della CAO Messina
Data:
12 Aprile 2019
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di Massimiliano Cavaleri
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Ecco qui di seguito alcuni punti chiave a cominciare dai requisiti strutturali per lo studio: i locali destinati all’esercizio dell’attività professionale privata dell’odontoiatra devono essere separati da quelli destinati ad altri usi. La configurazione minima richiesta è suddivisa in locale operativo, sala d’attesa e servizio igienico.
È necessaria un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per lo studio odontoiatrico (art. 5 D. n.890 del 17/06/02) che deve essere inoltrata al Sindaco del Comune di appartenenza presso il Distretto Sanità e Ambiente – Ufficio Autorizzazioni Sanitarie. Il titolare richiedente dovrà allegare ai sensi del D.A. del 17 giugno 2002 n. 890 e s.m.i. dei documenti tra cui la copia del certificato di abitabilità dei locali; copia del contratto (o di locazione/proprietà dei locali; descrizione e planimetria dei locali, in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico qualificato; elenco delle attrezzature; copia del contratto (o di smaltimento dei rifiuti sanitari) e altra documentazione indicata nel dettaglio nella guida.
Lo studio deve essere dotato di attrezzature e strumentario specifico come sediolini per l’operatore, autoclave, dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiale, camici, ecc.), materiale monouso (cannule di aspirazione, bicchieri, mantelline, ecc.), lo strumentario necessario per l’attuazione delle diverse prestazioni odontoiatriche e l’aspiratore chirurgico ad alta velocità.
Per quanto riguarda le aree destinate ad ambulatorio devono essere d’uso dedicato ed esclusivo. La configurazione minima di tali ambienti è principalmente composto da due locali operativi, un locale sterilizzazione, una zona segreteria/amministrazione, uno spogliatoio sterilizzato e decontaminato, una sala d’attesa e un servizio igienico in particolare un bagno per i pazienti e uno riservato al personale.
Come per lo studio odontoiatrico, anche l’ambulatorio deve possedere delle attrezzature e strumentario tecnico specifico e tutti i requisiti organizzavi strutturali e tecnologici che vengono integrati con il D.A. n.319 del 02.03.2016. Il notevole sviluppo tecnologico delle apparecchiature elettromedicali ha certamente apportato grandi benefici, ma non dimeno ha contribuito a creare, all’interno delle strutture sanitarie, particolari problemi per la salvaguardia del personale, pazienti e operatori, da rischi di natura soprattutto elettrica. Infatti le apparecchiature elettromedicali vengono a contatto con il corpo umano superando le normali barriere fisiologiche. Pertanto, la corrente elettrica assume valori pericolosi anche a livelli considerevolmente più bassi di quelli previsti per le normali apparecchiature elettroniche. La sicurezza e la verifica delle apparecchiature elettromedicali è normata dalla CEI 62-5 e dalla CEI 62-148. Per garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature occorre eseguire le verifiche di sicurezza elettrica con periodicità ben definite.
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Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal T.U. 81/08 sono l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66. Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente.
La CAO dell’Ordine di Messina, di cui fanno parte il vicepresidente Giuseppe Lo Giudice e i membri Gaetano Iannello, Giuseppe Spatari e Michele Tedesco, rimane a disposizione per qualunque esigenza o chiarimento, e ricorda a tutti gli iscritti che il rispetto della legge, e anche del codice deontologico, è alla base di un corretto svolgimento della professione odontoiatrica.
Ultimo aggiornamento
12 Aprile 2019, 12:18
Messina Medica 2.0