Cessione del Quinto e usura. Il costo dell’assicurazione rende il finanziamento gratuito
Data:
5 Dicembre 2019
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di Francesca De Domenico
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È quanto si ricava dalla più recente giurisprudenza della Cassazione, che ha confermato l’applicazione del c.d. principio di onnicomprensività del costo del credito ai fini del vaglio del tasso usurario, specificando che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (Cassazione n. 5160 del 2018, confermata dalla successiva n. 22458/2018), atteso che il carattere obbligatorio della spesa assicurativa non la esclude da quelle da computare per valutare l’eventuale superamento del limite previsto.
Ne consegue che nel calcolo del tasso usura, in ragione della correlazione con l’erogazione del prestito – da ritenersi presunta in caso di contestualità tra la stipulazione del finanziamento e quello della polizza ad esso accessoria – deve essere incluso il premio per la copertura assicurativa obbligatoria in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, al contrario di quanto ritenuto e, di fatto, applicato da finanziarie e istituti bancari.
L’assicurazione fa infatti parte di un pacchetto venduto al cliente ed espressamente richiamata nel contratto di finanziamento, in modo da porne a carico del consumatore l’onere del pagamento che, sovente, incide significativamente sul costo totale effettivo del prestito dando luogo ad una cessione del quinto illegittima perché il tasso globale arriva a superare di gran lunga quello soglia rendendola, pertanto, usuraria.
Il precedente della Cassazione appare di fondamentale importanza ed idoneo a creare un vero e proprio filone giurisprudenziale in quanto, verificato che il costo della polizza sia stato incluso nel tasso di interesse effettivo applicato al finanziamento (c.d. TAEG/ISC) e che quest’ultimo superi la soglia di usura prevista dalla Banca d’Italia per il periodo di riferimento, il cliente potrà agire nei confronti dell’erogatore del finanziamento al fine di ottenere, in base al principio della gratuità del rapporto sancito dal comma 2 dell’art. 1815 c.c., la restituzione di tutti gli interessi e spese corrisposti e non dovuti.
Ultimo aggiornamento
30 Novembre 2019, 10:24
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