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Psichiatria e Giurisprudenza, un rapporto complesso

Psichiatria e Giurisprudenza, un rapporto complesso

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di Pasquale Russo

Neuropsichiatra e Psicopatologo forense

 

A Ferrara un ragazzo di 22 anni ha ucciso in auto la nonna a pugni per avere soldi che l’anziana non poteva

più dargli. Verosimilmente un terribile atto di violenza legato alla tossicodipendenza.

A Reggio Emilia un 27 enne, affetto da problemi psichici ha ucciso a coltellate lo zio che lo ospitava.

Due delitti che apparentemente non hanno nulla in comune, invece condividono un aspetto pesante: la

valutazione della capacità d’intendere e volere nel momento in cui si è consumato il fatto reato.

Il ventisettenne di Reggio Emilia era da tempo in cura per patologia psichiatrica, molto verosimilmente la

perizia psichiatrica, già richiesta dal difensore, proverà il vizio di mente abituale e quindi la non punibilità.

Ormai chiusi gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, asseverata la pericolosità sociale in senso psichiatrico, sarà

affidato ad una REMS, cioè una residenza per l’espiazione delle misure di sicurezza.

Tali strutture previste dalla legge 81 del 2014, che prevedono il superamento degli ospedali psichiatrici

Giudiziari cominciano a diventare operative solo un anno dopo ed ancora oggi con molta difficoltà.

Tentando di esorcizzare la paura e lo stigma diffuso, la legge privilegia il momento curativo superando i

modelli “retributivo” e “e “riabilitativo” nella gestione del reo.

Laddove il malato mentale autore di reato raggiunga un compenso e vengano meno gli

estremi della pericolosità sociale psichiatrica, l’ufficio per l’Espiazione Penale Esterna potrà autorizzare,

con la collaborazione ed il controllo dei servizi di salute mentale del territorio, le dimissioni dalla REM ed il

ritorno nella società.

Più complesso il caso del ventiduenne che ha ucciso a pugni la nonna. Il delitto è ancora più efferato e

incomprensibile. Pare che il giovane non fosse tossicodipendente abituale ma un assuntore occasionale.

La valutazione della capacità d’intendere e volere al momento del fatto può diventare complessa.

Per l’art. 95 del cp, l’etilismo o la tossicodipendenza sono assimilabili ad un vizio abituale di mente e quindi

causa d’incapacità d’intendere e volere quando determinano un’alterazione organica delle capacità

mentali, tale da far evidenziare, anche in assenza di assunzione di alcool o di droghe, alterazione costante

delle capacità cognitive e destabilizzazione delle capacità di valutazione e di controllo, insomma una

fenomenologia clinica assimilabile al vizio di mente.

Quando queste condizioni non sussistono la tossicodipendenza non costituisce automaticamente incapacità

d’intendere e volere.

Si pone poi il problema dello sindrome di astinenza.

Per la Suprema corte la sindrome da astinenza non determina l’incapacità d’intendere e volere in quanto

non costituisce uno stato patologico assimilabile al vizio abituale di mente.

Se un soggetto che compie un reato in stato di ubriachezza, se questa condizione è abituale costituisce un

aggravante , se è cronica, cioè se ha determinato alterazioni cerebrali organiche, riduce o annulla le

capacità volitive.

Fin qui la giurisprudenza.

Più complesso è l’aspetto clinico.

Come evidenzia un recente lavoro di Gullotta ed altri lavori di Pdichiatria forense e di criminologia ,(Sottos

et al.) le ricerche di brain imaging, neurochimiche, genetiche, dimostrerebbero una certa predisposizione

all’etilismo ed alla tossicodipendenza.

Le anomalie morfologiche a carico di talune strutture cerebrali che sottendono all’autocontrollo, alla

capacità di valutare, alle funzioni esecutive, risulterebbero alterate nei consumatori di alcool o droghe, ma

si verificherebbe, dopo un certo periodo di astinenza una remissione delle anomalie evidenziate.

Le neuroscienze, insomma, propongono un modello di interpretazione dell’alcolismo e delle

Tossicodipendenze che aprirebbe la strada ad una valutazione completamente diversa di quella attuale

del soggetto, autore di reato etilista abituale o tossicodipendente.

Strada inevitabilmente non facile e non priva di rischi ma è un problema assai dibattuto che vedrà negli

anni futuri la necessità di porre mano ad una revisione dell’attuale normativa risalente al codice Rocco

degli anni 30.