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Istituzione della nota AIFA 99 relativa alla prescrizione, a carico del SSN, della terapia inalatoria di mantenimento nei pazienti con BPCO

Istituzione della nota AIFA 99 relativa alla prescrizione, a carico del SSN, della terapia inalatoria di mantenimento nei pazienti con BPCO

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In allegato (All. n. 1) si ha cura di trasmettere copia della nota prot. n. 38435 del 03/09/2021 dell’Assessorato Regionale della Salute – Servizio 7 Farmaceutica Centro Regionale di Farmacovigilanza concernente: “Istituzione della Nota AIFA 99 relativa alla prescrizione,  a  carico del SSN, della terapia inalatoria di mantenimento con LABA, LAMA, ICS e relative associazioni precostituite (LABA+ICS, LABA+LAMA, LABA+LAMA+ICS) nei pazienti con BPCO”.

Con la nota in questione l’Assessorato comunica che, con la Determina n. DG 965 del 12 agosto 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 agosto 2021 (All. n. 2), l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha istituito la nuova nota AIFA 99 relativa alla prescrizione a carico del SSN dei farmaci indicati nella terapia inalatoria di mantenimento della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), entrata in vigore a far data dal 31 agosto 2021.

Nello specifico, la classificazione dei farmaci utilizzati nella terapia inalatoria di mantenimento della BPCO, in base ai rispettivi regimi di fornitura, subisce le seguenti modifiche:

● LABA, LAMA, LABA+ICS (unico erogatore): da A/RR a A/RR/Nota 99;

● LABA+LAMA (unico erogatore): da A/RRL/PT a A/RR/Nota 99;

● ICS+LABA+LAMA (unico erogatore): da A/RRL/PT a A/RRL/PT/Nota 99.

Con l’adozione della nota AIFA 99 viene eliminato il PT redatto dallo Specialista per la prescrizione, a carico del SSN, delle associazioni precostituite di LABA+LAMA (c.d. duplice terapia); pertanto le stesse potranno essere prescritte anche dal Medico di Medicina Generale.

La prescrizione delle associazioni precostituite di ICS+LABA+LAMA (c.d. triplice terapia) rimane limitata alle UU.OO. di Pneumologia e Medicina Interna delle strutture ospedaliere, territoriali o convenzionate con il SSN, attraverso la compilazione del Piano Terapeutico di cui alla sezione 2 della nota AIFA 99, valido per un massimo di dodici mesi.

Il Medico, in caso di prescrizione di medicinali i cui principi attivi sono oggetto della Nota AIFA 99, non deve apporre nella ricetta SSN la Nota AIFA 99 in caso di indicazione terapeutica diversa dalla BPCO (es. asma).

In caso di prescrizione di farmaci esclusivamente indicati per la BPCO, il Farmacista deve verificare sulla ricetta SSN la presenza della nota AIFA 99. Le ricette prive di tale annotazione non possono essere spedite.

I PT in corso di validità, corredati di prescrizione SSN riportante la Nota 99, potranno essere regolarmente spediti fino a naturale scadenza degli stessi.

I Referenti per l’appropriatezza prescrittiva delle AA.SS.PP. sono tenuti a verificare la corretta applicazione di quanto disposto dalla citata Nota AIFA 99.

In allegato (All.ti n. 3 e 4) si trasmette, altresì, l’elenco dei medicinali contenenti i principi attivi inclusi nella Nota AIFA 99 nonché l’elenco delle FAQ relative all’applicazione della Nota AIFA 99.

Tutta la documentazione è comunque disponibile sul sito AIFA al seguente link: https://www.aifa.gov.it/nota-99.