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Attenzione alle scadenze per la somministrazione vaccinale dei professionisti sanitari: non vale la durata del green pass. Obbligo vaccinale anti covid

Attenzione alle scadenze per la somministrazione vaccinale dei professionisti sanitari: non vale la durata del green pass. Obbligo vaccinale anti covid

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di Giuseppe Ingegniere

Molti iscritti, che pure sono vaccinati o hanno contratto l’infezione, rischiano di trovarsi, loro malgrado, nella posizione di inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale.
Non bisogna infatti considerare la durata della validità del proprio green pass, bensì fare attenzione ai seguenti termini:
il termine di differimento per la somministrazione della dose vaccinale booster è di 120 giorni dalla precedente somministrazione o dalla contrazione dell’infezione, mentre per la somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario di chi ha contratto l’infezione il termine è di 90 giorni.
Il Ministero della Salute, con nota dell’Ufficio di Gabinetto del 29 marzo, ha infatti precisato che l’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari decorre dalla prima data utile per poter effettuare la somministrazione della dose di vaccino, cioè trova applicazione il termine minimo di differimento riportato nelle Circolari ministeriali.
Ciò comporta che i nominativi di alcuni iscritti (i quali fanno affidamento alla scadenza del green pass) risulteranno segnalati all’Ordine tramite estrapolazione dei dati dalla Piattaforma nazionale DGC, affinché l’Ordine adempia alle procedure di verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale previste dal D.L. n.44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.
Si esortano gli iscritti a prestare la massima attenzione per non incorrere inavvertitamente nella spiacevole conseguenza dell’inadempimento vaccinale.