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Federfarma: prescrizioni SSN medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. Ricetta dematerializzata a far data dal 22 giugno

Federfarma: prescrizioni SSN medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. Ricetta dematerializzata a far data dal 22 giugno

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Federfarma Sicilia ha trasmesso copia della nota prot. n. 27753 del 17/06/2020 dell’Assessorato Regionale della Salute Area Interdipartimentale 4  – Servizio 7 Farmaceutica Centro Regionale di Farmacovigilanza concernente: “Prescrizioni SSN di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope – ricetta dematerializzata”.

Con la nota in questione l’Assessorato informa che, con circolare congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, che ad ogni buon fine si allega in copia (All. n. 2), sono state fornite indicazioni relativamente alla dematerializzazione delle prescrizioni, a carico del SSN, di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope utilizzati per la terapia del dolore (codice TDL).

In particolare, viene resa possibile la prescrizione, tramite ricetta dematerializzata, dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse:

  1. nelle sezioni B-C-D-E della tabella dei medicinali di cui all’art. 14 del DPR n. 309 del 1990 e s.m.i.;
  2. nell’allegato III-bis e contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con il simbolo (**), in quanto usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.

I medicinali contenuti nella sezione A della tabella dei medicinali, compresi quelli dell’allegato III-bis, quando NON prescritti per la terapia del dolore, NON sono prescrivibili con modalità dematerializzata ma restano prescrivibili su ricettario a ricalco (RMR).

Restano escluse dall’elenco dei medicinali prescrivibili in modalità dematerializzata le confezioni a base di metadone (anche se prescritte per la terapia del dolore con codice TDL).

Al fine di agevolare la compilazione delle ricette in modalità dematerializzata da parte dei Medici e la dispensazione da parte dei Farmacisti, l’Assessorato fornisce le seguenti specifiche:

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE RICETTE DEMATERIALIZZATE CONTENENTI MEDICINALI DI CUI AI PUNTI 1 E 2:

a)      Le ricette contenenti i medicinali di cui all’allegato III-bis, compilate in modalità dematerializzata, devono riportare il codice “TDL” nelle prime tre caselle del campo “disposizioni regionali”; qualora il Medico non indichi tale codice la ricetta non è dematerializzabile.   L’eventuale codice di esenzione dalla partecipazione alla spesa da parte dell’assistito dovrà invece essere riportato nel campo “esenzione”.

b)      La durata della terapia non deve essere superiore a trenta giorni. Solo per ricette contenenti i medicinali di cui all’allegato III-bis (sezioni A e D), il Medico deve sempre indicare la posologia (nel campo note) per consentire al Farmacista le verifiche necessarie. La ricetta può comunque essere spedita anche se il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite di trenta giorni di terapia, qualora l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in quanto non è possibile lo confezionamento. Qualora sia erroneamente prescritta una cura di durata superiore a trenta giorni, il Farmacista può comunque spedire la ricetta ma deve consegnare il numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di trenta giorni in base alla posologia indicata e dare comunicazione al Medico prescrittore.

c)      Solo per ricette contenenti i medicinali di cui alla sezione A dell’allegato III-bis, il Medico deve sempre riportare l’indirizzo e il numero telefonico professionale (nel campo note).

Restano immutati gli altri formalismi previsti per la compilazione delle ricette contenenti i farmaci inclusi nelle sezioni B-C-D-E della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del DPR n. 309 del 1990 e ss.mm.ii., ed i farmaci inclusi nella sezione A all’allegato III-bis.

ADEMPIMENTI DA PARTE DEL FARMACISTA

Ai fini della dispensazione dei medicinali in oggetto con ricetta dematerializzata a carico del SSN l’Assessorato fornisce le seguenti indicazioni:

1)      Esclusivamente per i medicinali per i quali è previsto il registro di carico-scarico (Sez. A dell’allegato III-bis, Sez. B e Sez. C) il Farmacista:

● stampa il promemoria

● allega il promemoria al registro di cui sopra.

I necessari controlli verranno effettuati integrando i dati del registro con i flussi di SOGEI.

2)      Esclusivamente per le ricette contenenti i medicinali di cui alla Sez. A dell’allegato III-bis, il Farmacista registra sul promemoria gli estremi del documento dell’acquirente maggiorenne.

3)      Il Farmacista applica le fustelle dei medicinali sul registro unico come indicato con la nota prot. n. 16597 del 30 marzo 2020, che si allega alla presente (All. n. 3) o su copia del promemoria della ricetta dematerializzata.

Restano immutati gli altri formalismi previsti per la spedizione delle ricette contenenti i farmaci inclusi nelle sezioni B-C-D-E- della tabella dei medicinali di cui al DPR n. 309 del 1990 e s.m.i. ed i medicinali inclusi nell’allegato III-bis della sezione A.

L’Assessorato specifica che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM del 14/11/2015, anche le prescrizioni dematerializzate dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.  

In tal caso, qualora il sistema (SOGEI) identifichi la ricetta come prescritta in una Regione dove il codice TDL (e TDL01) è valido come esenzione ticket, lo stesso sarà valido anche in Sicilia.

I medicinali facenti parte delle suddette sezioni saranno prescrivibili tramite ricetta SSN dematerializzata a far data da LUNEDI’ 22 GIUGNO 2020.

In allegato: