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L’oblio oncologico è legge: approvata al Senato all’unanimità. Un passo avanti fondamentale per i diritti dei pazienti con tumore

L’oblio oncologico è legge: approvata al Senato all’unanimità. Un passo avanti fondamentale per i diritti dei pazienti con tumore

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L’oblio oncologico è legge. Il Senato oggi ha approvato all’unanimità con 139 voti il disegno di legge già approvato dalla Camera, e dopo che le Commissioni riunite Giustizia e Sanità-Lavoro lo scorso 29 novembre avevano conferito all’unanimità mandato ai relatori, Sen. Ivan Scalfarotto per la 2a e Sen. Sandra Zampa per la 10° Commissione, a riferire all’Assemblea sul testo DDL n. 851 e connessi in materia di diritto all’oblio oncologico.
Per ‘diritto all’oblio oncologico’, viene precisato all’articolo 1 del DDL, si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.
«È una legge di civiltà – commenta Annamaria Mancuso, Presidente Salute Donna ODV e Coordinatrice del Gruppo di Associazioni dei pazienti oncologici e oncoematologici “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” – da oggi l’Italia è un Paese più civile e il cancro non è più considerato uno stigma sociale. L’Italia come altri Paesi europei, fa un passo avanti e considera un ex malato di tumore, che abbia superato ogni recidiva, al pari di qualunque altro cittadino. Nessuno potrà più negargli un mutuo per l’acquisto di una casa o un contratto assicurativo sulla vita o la possibilità di stipulare qualsivoglia tipologia di contratti, se non ha una recidiva da almeno dieci anni. La ricerca scientifica sta facendo passi da gigante con lo sviluppo di diagnostiche e terapie mediche innovative con farmaci sempre più targettizzati sul singolo tumore e sul singolo paziente – aggiunge Mancuso – ogni giorno una nuova scoperta si aggiunge alle conoscenze e informazioni disponibili per debellare, speriamo definitivamente, il cancro.

L’approvazione del DDL sull’oblio oncologico è uno dei 12 punti per i quali le 46 Associazioni aderenti al Gruppo, si battono da molti anni. Ringraziamo l’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” e tutti i parlamentari che hanno voluto portare a positiva conclusione questa legge. L’approvazione odierna è la dimostrazione di una legislatura e di un Governo, a partire dal Ministro della Salute, On. Orazio Schillaci, impegnati ad affrontare in modo serio, attento e puntuale le più importanti tematiche legate alle malattie oncologiche e oncoematologiche. Un ringraziamento speciale merita la Senatrice Elena Murelli della Lega che, nella dichiarazione di voto, ha espressamente menzionato il lavoro dell’Intergruppo ‘Insieme per un impegno contro il cancro’ e il ddl presentato dal nostro Gruppo in merito alla partecipazione delle Associazioni ai tavoli istituzionali, chiedendone la calendarizzazione in tempi brevi».
Tra le norme chiave del decreto che è stato discusso nell’aula di Palazzo Madama, quella che garantisce ai malati di tumore guariti di non essere discriminati nell’accesso a determinati servizi e contratti.
“Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa – si legge nel primo comma dell’articolo 2 della legge n. 851 – la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta”.
Il testo di legge sottolinea che “tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali”.