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Medici specializzandi: confermato il diritto all’adeguata remunerazione anche ai medici iscritti prima del 1982

Medici specializzandi: confermato il diritto all’adeguata remunerazione anche ai medici iscritti prima del 1982

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di Francesca De Domenico

La giurisprudenza della Corte Europea è intervenuta nuovamente sulla questione dei medici specializzandi ante 1991 che, durante la frequenza ai corsi, non hanno ricevuto l’adeguata remunerazione prevista dalle Direttive comunitarie, ridisegnando i contorni di un’annosa vicenda e riconoscendo il diritto e conseguente rimborso per risarcimento danni anche agli iscritti prima del 1982 purché  proseguiti dopo l’anno 83  .

La recente sentenza del 3 marzo consacra, dunque, un importante principio al quale adesso i Tribunali nazionali dovranno adeguarsi, “…qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982,  della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata…” (CGUE, Sez. VIII, 3 marzo 2022 C – 590/20).

Ma vi è di più: il dispositivo di cui all’art. 11, comma primo, della Legge n. 370/99, a tenore del quale ““non si da luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria”, è stato censurato dalla stessa Commissione Europea che, avendo modo di intervenire nel giudizio di rinvio, ha preso precisa posizione sul punto affermando che il risarcimento deve comprendere non solo il danno emergente, ma anche il lucro cessante e gli interessi c.d. compensativi e, conseguentemente, originando un nuovo criterio di orientamento per la giurisprudenza nazionale e spalancando la strada per un considerevole aumento dell’entità dei rimborsi.

Ma è proprio l’aver ritenuto in contrasto con le disposizioni comunitarie la suddetta norma, che potrebbe portare a riaprire i termini di prescrizione, atteso fra l’altro  che le pronunzie della Corte di Giustizia europea sono retroattive , la cui decorrenza iniziale è ormai dalle Corti territoriali costantemente ancorata al 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore, per l’appunto, della menzionata Legge n. 370.

Sarebbe opportuno, dunque, che la Corte di Giustizia si pronunci espressamente anche  su tali ultime questioni e, quindi, sulla corretta applicazione delle norme comunitarie, frequentemente oggetto di pronunzie irragionevoli da parte dei giudici nazionali, in contrasto con fondamentali assiomi europei ed in violazione di principi che, oramai, appaiono più che consolidati.