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Non è vero che i medici sono del tutto esenti dalla fatturazione elettronica

Non è vero che i medici sono del tutto esenti dalla fatturazione elettronica

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A CURA DELLA REDAZIONE

 

La rivoluzione nel mondo della fiscalità è arrivata.

La Fattura Elettronica è attiva!

Ma a causa della enorme numero di campi di interesse coinvolti si è purtroppo registrata una comunicazione mediatica non sempre chiara e puntuale e sicuramente troppo spesso parziale e fuorviante anche ai più elevati livelli.

Vista l’importanza dell’argomento riteniamo opportuno un approfondimento che cercherà di chiarire alcuni punti delicati per evitare di commettere errori che potrebbero avere costose conseguenze per la popolazione medica. Soprattutto perché il messaggio percepito dai più è che i medici sono esentati per il 2019 dall’obbligo della Fatturazione Elettronica: un po’ per problemi di Privacy e un po’ perché i dati delle fatture ai pazienti pervengono già all’Agenzia delle Entrate mediante il Sistema TS.

Ma non è esattamente così!

 

Dal 1° gennaio 2019 è entrato l’obbligo di utilizzare il Sistema di Fatturazione Elettronica, nuova modalità di emissione delle fatture. L’inoltro telematico strutturato secondo determinati principi si realizza inviando i dati della fattura da parte di chi la emette ad un “sistema di interscambio”, sul tipo del Sistema Tessera Sanitaria, gestito dall’Agenzia delle Entrate e da questa inoltrate al destinatario della fattura.

Il decreto fiscale del 14/12/2018 ha esonerato, per il 2019, i medici dall’obbligo della Fatturazione Elettronica per tutte le fatture relative a prestazioni verso i pazienti e che già vengono inserite nel Sistema TS.

E’ importante però sapere che anche i medici sono soggetti all’obbligo della Fatturazione Elettronica per tutte quelle prestazioni che non sono state inviate al Sistema TS (prestazioni verso enti, ditte private, agenzie, aziende, assicurazioni, etc.).

 

Il Sistema della Fatturazione Elettronica coinvolge sia le cessioni di beni (come la vendita di prodotti) che le prestazioni di servizi (le prestazioni professionali). La sua emissione è obbligatoria sia se trattasi di rapporti tra titolari di Partita IVA come imprese e professionisti fra loro, sia nel caso in cui la cessione o prestazione si realizzi nei confronti dell’utente finale come ad esempio il paziente di un medico (come ad esempio una consulenza non soggetta al Sistema TS).

Il medico può provvedere personalmente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato (ad esempio il commercialista). In entrambi i casi viene utilizzato un apposito software gestionale certificato disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o a pagamento ottenibile da multiple softwarehouse di cui un elenco parziale è rintracciabile sul sito dell’ENPAM (www.enpam.it nella sezione “Convenzioni e servizi” – rubrica “Servizi informatici”).

La prima cosa di cui dotarsi è il cosiddetto “Codice Destinatario” che identifica univocamente l’utente e che rappresenterà l’indice attraverso cui avverranno tutte le comunicazioni sia in entrata che in uscita.

Una volta prodotta la fattura in formato certificato XML dal programma in oggetto, questa dovrà essere trasmessa al cliente (che come dicevamo è identificato dal “Codice Destinatario” univoco) mediante il “Sistema di Interscambio” (software specializzato) che prima verificherà la correttezza dei dati inseriti e poi invierà la Fattura Elettronica. A questo punto la procedura prevede che:

  1. il medico si veda recapitare un messaggio di “avvenuto buon fine” della procedura di fatturazione,
  2. il destinatario si veda recapitare la Fattura Elettronica prodotta all’indirizzo telematico (cosiddetto “codice destinatario” identificativo del suo software di fatturazione elettronica ovvero, se questo ne è sprovvisto, alla sua PEC)
  3. l’Agenzia delle Entrate riceverà la segnalazione dell’avvenuta fatturazione con modalità elettronica e consentirà di consultare e scaricabile la Fattura nell’area riservata all’utente.

Il medico comunque dovrà inviare una copia in PDF per Email o una stampa cartacea all’utente finale (in questo caso archiviandone un riscontro di consegna).

Rimane l’obbligo di pagamento del bollo a carico del paziente di 2 euro per ogni Fattura Elettronica come avviene regolarmente per le fatture cartacee emesse in esenzione di IVA quando superano l’importo di 77.47€. Per le fatture elettroniche la procedura è diversa: Il medico che emette la Fattura deve aggiungere al suo compenso l’importo di 2 euro come pagamento della suddetta imposta di bollo che contribuirà alla costituzione dell’importo totale della Fattura Elettronica. L’Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, comunicherà al medico l’ammontare dell’importo dovuto relativamente ai bolli riscossi nel periodo di riferimento. Il Medico dovrà avere cura di provvedere al versamento tramite modello F24 o con addebito bancario.

Il software gestionale utilizzato dovrà essere in grado di conservare (conservazione “a norma”) per almeno 10 anni le Fatture Elettroniche emesse o ricevute.

L’emissione della Fattura Elettronica dovrà essere contestuale all’operazione (entro le ore 24 del giorno della prestazione). Nel caso di multiple attività da fatturare nell’arco dello stesso mese in favore del medesimo cliente la fattura potrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

I medici che hanno aderito al cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. del 6/07/2011, n. 98) e coloro che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23/12/2014, n. 190), i medici convenzionati che ricevono cedolini dalla ASL competente per territorio (Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2015) sono esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica.

Le operazioni ricevute ed effettuate da e verso soggetti non residenti in Italia non sono sottoposte a Fatturazione Elettronica. Per questa tipologia di eventi è prevista una diversa procedura di trasmissione dati: identificato come “esterometro”.

Per quanto poi attiene la “fatturazione elettronica passiva”, si fa riferimento alla ricezione di fatture elettroniche da parte di fornitori nei riguardi del medico in qualità di loro cliente (per acquisti di materiale di consumo, attrezzature, etc.). Il medico, se dotato di “codice destinatario” (o identificativo) poiché emette Fatture Elettroniche in quanto non soggette al passaggio nel Sistema TS, si vedrà recapitare le Fatture Elettroniche direttamente attraverso in software per la loro gestione. Se il medico invece non è soggetto a Fatturazione elettronica e quindi non in possesso di “codice destinatario” (o identificativo) si vedrà recapitare automaticamente le Fatture Elettroniche cosiddette “passive” nella propria posta elettronica certificata (PEC), di cui da tempo ormai ha l’obbligo di essere in possesso.

Ma la fattura elettronica non è solo complicazioni e costi per il medico, a ben guardare dovrebbe presentare qualche piccolo vantaggio per il medico che la utilizza poiché dovrebbe esonerare dallo spesometro, dovrebbe rappresentare un elemento di priorità per i rimborsi IVA maturati dal medico e dovrebbe ridurre i tempi operativi in caso di accertamento fiscale.

 

 

Per saperne di più:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+fattura+elettronica+pa/Guida_La%2Bfattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell%27Agenzia_delle_Entrate.pdf

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatturazione+elettronica+pa/infogen+fatturazioneelettronicapa?page=ivacompro

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-12-27/guida-ragionata-software-la-fattura-elettronica–095515.shtml?uuid=AEZ3ui5G