Fatturazione elettronica: nessun obbligo per MMG convenzionati con ASL per prestazioni ad enti
Data:
21 Febbraio 2019
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Ciò detto, si rileva che i medici di medicina generale non sono tenuti a emettere fatture elettroniche né per le prestazioni eseguite nei confronti dell’ASI, né (ma solo limitatamente all’anno 2019) per quelle nei confronti dei pazienti e comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Per quanto riguarda lo spesometro (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), il legislatore, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica, ne ha previsto la soppressione, attraverso l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010 (articolo abrogato dall’art. 1, comma 916, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019). Pertanto, anche i medici di medicina generale, dal 1° gennaio 2019, non sono più tenuti all’invio dello spesometro. Tuttavia, l’Agenzia dell’Entrate chiarisce che l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010 esclude l’invio dei dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019 (seppur riferite al 2018), ma non quello delle fatture emesse nel corso del 2018 (e ricevute dal cessionario/committente nel 2019), pur quando inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema Tessera Sanitaria.
Per maggiore approfondimento: leggi l’Interpello
Ultimo aggiornamento
13 Marzo 2019, 10:30
Messina Medica 2.0