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Attuazione direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni

Attuazione direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni

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La FNOMCeO comunica che sulla Gazzetta ufficiale n. 145 del 9-6-2020 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Il provvedimento modifica le norme volte ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Rispetto all’attuale normativa, si prevede che il medico competente possa segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire anche dopo il termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Di seguito si riportano le modifiche illustrate nel Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L’articolo 1 – modificando l’art. 242, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 – delinea ulteriormente i compiti affidati al medico competente, allo scopo di offrire una maggiore tutela ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria a seguito dei risultati della valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni che ha evidenziato un rischio per la loro salute. In particolare, si dispone che il medico competente, oltre a fornire adeguate informazioni sulla suddetta sorveglianza sanitaria: – segnali la necessità che la stessa prosegua, per il periodo di tempo che ritiene necessario, anche dopo che è cessata l’esposizione; – fornisca al lavoratore indicazioni (e non adeguate informazioni, come attualmente previsto) riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, anche sulla base dello stato di salute del lavoratore stesso e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Per un esame più approfondito della materia si allega il testo del provvedimento ed il formato grafico dell’allegato n. 2 facente parte integrante dello stesso (All.ti n. 2).

In allegato: