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ECM. Nessuna copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale?

ECM. Nessuna copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale?

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di Salvatore Rizzo

A prevederlo è un emendamento approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR);

L’emendamento riguarda l’articolo 10 della legge Gelli, che prevede l’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria, ed andrà a decorrere dal triennio formativo 2023-2025

Via libera al DL- PNRR.

Dopo l’ok della Camera anche il Senato, in data 23 dicembre 2021, ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo, approvandolo, in via definitiva, in sede di conversione in legge del DL 152/2021: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Tra le misure adottate, che hanno quindi a tutti gli effetti valore di legge dal momento dell’entrata in vigore, un’importante novità per tutti i professionisti sanitari: a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, chi non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina (programma ECM), non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.

Quanto sopra è stato specificatamente previsto da un emendamento all’articolo 38-bis e correlato alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.

In pratica l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio (si inizierà dal triennio formativo 2023-2025) in materia di formazione continua in medicina – ECM, processo attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario ed al proprio sviluppo professionale.

Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in base all’art.10 della legge “Gelli” sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.

Alla luce di quanto sopra esposto si evince che l’aggiornamento rimane un preciso dovere di ogni professionista ed è fonte di responsabilità, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento.

Si sottolinea infine che la verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S., salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Per un adeguato approfondimento si riporta, nel link sottostante, il testo integrale del testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152.

Il testo integrale del provvedimento:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=18&id=1330533&part=ddlmess_ddlmess1-articolato_articolato1