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Tempo tuta Medici 118

Tempo tuta Medici 118

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di Francesca De Domenico

Non è di ostacolo il rapporto in convenzione dei medici del 118 al riconoscimento della retribuzione del c.d. TEMPO TUTA

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il tempo necessario  ad indossare la divisa rientra nell’orario di lavoro e deve essere pertanto retribuito solo quando qualificato da etero direzione riguardo al tempo ed al luogo della vestizione e dismissione degli indumenti di lavoro.

Al contrario tale attività rientra nella diligenza preparatoria ove il lavoratore non sia assoggettato  al potere di conformazione datoriale .

Orbene svariate sentenze hanno affrontato e chiarito il concetto di etero direzione specificando che essa può derivare dalla esplicita disciplina di impresa ma può risultare anche implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione.

 Sul punto, la Suprema Corte ha specificato come l’etero determinazione datoriale può derivare  dall’esplicita disciplina contrattuale o  “risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono, infatti, determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d’igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell’abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro”.

E’ stato precisato che tali attività rispondono ad un obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto al servizio e come tali devono ritenersi implicitamente autorizzate.

 Il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa o i dispositivi di protezione individuale sul luogo di lavoro risulta inquadrabile nell’ipotesi delineata dalla Corte di Giustizia, in quanto nel periodo considerato il lavoratore è giuridicamente obbligato ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro, senza poter gestire liberamente il proprio tempo.

Tale disciplina, secondo  quanto stabilito da alcuni tribunali di merito va applicata anche ai medici convenzionati  .

E’ stato evidenziato  in primis “ che  l’etero-direzione, non dipende dalla tipologia del rapporto , essendo strettamente collegata alla natura degli indumenti e ed alle esigenze che tali indumenti devono svolgere ed in secondo luogo, “  sebbene il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con l’ente sanitario non rientri nell’ambito del pubblico impiego, e non possa configurarsi quale lavoro subordinato, l’ente pubblico, pur non potendo esercitare nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, esercita quello di sorveglianza. E la sorveglianza attiene alla corretta effettuazione della prestazione lavorativa, in conformità, tra l’altro, anche alle regole di igiene e sicurezza, per cui pure la corretta tenuta e vestizione delle divise rientra tra i possibili ambiti di sorveglianza a cui è soggetto il medico convenzionato.”