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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

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Il decreto reca misure urgenti dirette a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da coronavirus (COVID-19), del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità. In attuazione del decreto-legge è stato contestualmente adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 23 febbraio 2020), in particolar modo per far fronte ai casi di rapido contagio avvenuti, tra l’altro, nei comuni e nelle aree del Nord Italia (All. n. 2). L’art. 1 del decreto-legge individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. L’art. 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, per prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un’area già interessata dal contagio. L’articolo 3 detta le norme per l’attuazione delle misure di contenimento di cui ai precedenti articoli, che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede infatti che le misure di cui ai precedenti articoli siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonchè i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. Il comma 4 qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l’art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità). Tale disposizione punisce con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene. Ai sensi del comma 5, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. L’articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mentre l’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si ribadisce la necessità che le Regioni forniscano i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) al personale medico e sanitario. In questo senso questa Federazione ha chiesto al Governo un intervento volto a monitorare e coordinare la distribuzione di tali dispositivi. In conclusione si esprime riconoscenza a tutti i Presidenti di Ordine che si sono sin dall’inizio resi disponibili per coordinare la gestione dell’emergenza sanitaria e a tutti i medici che in questi giorni stanno ponendo in essere il massimo sforzo per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del virus.

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