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Presidenza del Consiglio dei Ministri: diritti dei cittadini dopo il 31 gennaio 2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri: diritti dei cittadini dopo il 31 gennaio 2020

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Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione, iniziato il 1° febbraio 2020, il diritto Ue è applicabile al e nel Regno Unito, conformemente alla parte IV dell’accordo e più specificamente all’articolo 127 – salvo disposizione contraria dell’accordo stesso.

In pratica, ciò significa che le norme dell’Ue in materia di libera circolazione e di coordinamento della sicurezza sociale continuano per il periodo transitorio ad applicarsi ai cittadini italiani nel Regno Unito e ai britannici in Italia. Pertanto, anche se dalla data del recesso i cittadini britannici in Italia non sono più cittadini Ue e a quelli italiani nel Regno Unito non si applicano più in quel Paese le regole della libera circolazione UE, essi godono, durante il periodo di transizione, degli stessi diritti di cui godevano ai sensi della legislazione Ue sulla libera circolazione. Analogamente, i cittadini italiani e britannici (e i loro familiari) attualmente non residenti, rispettivamente, nel Regno Unito e in Italia hanno il diritto, nell’esercizio dei loro diritti ai sensi della direttiva 2004/38/CE, di trasferirsi e di stabilirsi in Italia durante il periodo transitorio.

Al termine del periodo di transizione, i diritti dei cittadini britannici e delle loro famiglie saranno disciplinati dalla parte II dell’accordo di recesso (ad eccezione dei cittadini italiani/britannici che non hanno mai esercitato i loro diritti di libera circolazione). Il preambolo dell’accordo riconosce l’obiettivo della parte II, ovvero proteggere l’Unione e i cittadini del Regno Unito (nonché i loro rispettivi familiari) nella circostanza in cui eserciteranno i diritti di libera circolazione prima della fine del periodo di transizione, e garantire che i loro diritti siano esercitabili e basati sul principio di non discriminazione, pur tutelando il diritto derivante dai periodi di previdenza sociale.

Per i cittadini britannici iscritti all’anagrafe italiana (vedi vademecum), una volta terminato il periodo transitorio l’Italia garantirà la tutela dei diritti acquisiti sulla base di una procedura dichiarativa ai sensi dell’art. 18.4 dell’accordo di recesso (“Rilascio dei documenti di soggiorno”) e alle condizioni di cui all’articolo 19 dell’accordo (Rilascio di documenti di soggiorno durante il periodo di transizione). L’iscrizione all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2020 e le disposizioni dell’accordo di recesso consentiranno quindi di godere dei diritti previsti da tale accordo.

Per i cittadini italiani residenti nel Regno Unito, ai sensi dell’art. 18.1 dell’accordo di recesso è previsto un “EU Settlement Scheme (Settled Status e Pre-Settled Status)”, vale a dire una misura amministrativa introdotta dal governo britannico per consentire ai cittadini europei di continuare a risiedere legalmente nel Regno Unito dopo la sua uscita dall’Ue.