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Disciplina temporanea degli accessi nelle strutture ospedaliere ambulatoriali (MMG e PLS) del Servizio Sanitario Regionale

Disciplina temporanea degli accessi nelle strutture ospedaliere ambulatoriali (MMG e PLS) del Servizio Sanitario Regionale

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L’Assessorato della Salute con le note prot. n. 16254 del 30 aprile 2020 e prot. n. 23495 del 21 maggio 2020, ha fornito – tenuto conto del contesto emergenziale – indicazioni di carattere generale in relazione alPaccesso degli operatori di informazione scientifica di farmaci, dispositivi medici e integratori presso le strutture ospedaliere e ambulatoriali del S.S.R. e presso gli ambulatori di M.M.G. e P.L.S.
A parziale modifica di quanto sopra, alla luce dell’intervenuta adozione dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 22 del 2 giugno 2020, e in particolare dell’art. 2, co. 2, che ha recepito le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” del 25 maggio 2020 anche in relazione al settore dell’informazione scientifica, si dispone la revoca a far data dal 15 giugno 2020, del divieto di accesso per gli operatori di informazione scientifica di farmaci, dispositivi medici e integratori alle strutture ospedaliere e ambulatoriali del S.S.R. e presso gli ambulatori di M.M.G. e P.L.S.

L’accesso alle predette strutture da parte degli informatori deve comunque essere limitato allo stretto necessario ed è subordinato al rispetto delle disposizioni organizzative delle singole strutture finalizzate a ridurre il contagio, ivi incluse specifiche misure volte a favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni al termine dell’incontro tra operatore sanitario e informatore.
L’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o
pazienti anche negli spazi d’attesa.
Per quel che concerne invece l’attività svolta da remoto, si precisa che in ragione del particolare contesto post-emergenziale gli incontri di informazione che avvengono con modalità telematica o telefonica non rientrano, fino a nuova differente disposizione, nel computo indicativo delle cinque visite annue individuali per ciascun operatore sanitario (di cui al documento allegato al D.D.G. n. 2528 del 31 dicembre 2013, in materia di organizzazione dell’informazione scientifica sul farmaco in Sicilia).
Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad una adeguata igiene delle mani e all’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree. Dovrà essere sempre rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario oggetti e dovrà essere evitato l’utilizzo promiscuo di oggetti nell’attività formativa.

Ecco alcuni link di articoli già pubblicati sul giornale Messina Medica:

In allegato: